(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Molise n. 20 del 15 luglio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'Art. 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante:
«Riordino  e ridefinizione delle comunita' montane» e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  27  (Organizzazione  delle funzioni dirigenziali). - 1. Le
comunita'  montane,  nell'ambito della propria autonomia statutaria e
regolamentare,  possono stabilire che, in mancanza di altro personale
con  qualifica  dirigenziale  oltre il segretario, le funzioni di cui
all'Art.  107,  commi 2  e  3,  del  testo  unico siano attribuite ai
responsabili  degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro
qualifica  funzionale,  prevedendo  altresi' i criteri e le modalita'
per l'attribuzione».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 7 luglio 2006
                                IORIO