(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 20 del 15 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: «Riordino e ridefinizione delle comunita' montane» e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Organizzazione delle funzioni dirigenziali). - 1. Le comunita' montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono stabilire che, in mancanza di altro personale con qualifica dirigenziale oltre il segretario, le funzioni di cui all'Art. 107, commi 2 e 3, del testo unico siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, prevedendo altresi' i criteri e le modalita' per l'attribuzione». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 7 luglio 2006 IORIO